REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI CONGRESSI DEI CIRCOLI,
DELLE UNIONI COMUNALE E DEI COORDINAMENTI TERRITORIALI,
AI SENSI DELL’ART. 46 DELLO STATUTO NAZIONALE.
DELLE UNIONI COMUNALE E DEI COORDINAMENTI TERRITORIALI,
AI SENSI DELL’ART. 46 DELLO STATUTO NAZIONALE.
La Direzione regionale del Partito Democratico, riunitasi il 28 maggio 2010, preso atto delle modifiche apportate allo statuto nazionale dalla Assemblea nazionale del 22 e 23 Maggio 2010, nelle more dell’adeguamento dello statuto regionale, approva le seguenti norme attuative per lo svolgimento dei congressi dei circoli, delle unioni comunali e dei coordinamenti territoriali.
Articolo 1 – (Convocazione dei congressi e Commissioni territoriali)
1. Le Direzioni territoriali, entro il 14 giugno 2010, fissano il periodo di svolgimento dei rispettivi congressi di circolo che devono tenersi, nel complesso, in un arco temporale massimo di 21 giorni consecutivi.
2. Le Direzioni Territoriali, nella stessa seduta, con la maggioranza dei tre quarti dei votanti, eleggono, nel rispetto del pluralismo, una commissione, formata al massimo da 11 componenti, successivamente integrata da un rappresentante per ciascuna delle candidature a segretario del coordinamento territoriale. Alla commissione partecipa, in qualità di invitato permanente, il presidente della commissione di garanzia o un suo delegato. La commissione, nella prima seduta, elegge al suo interno il coordinatore. La commissione ha il compito di presiedere e sovrintendere all’organizzazione e al regolare svolgimento dei congressi.
3. La commissione, nello svolgimento dei suoi lavori e nelle decisioni che assume, si ispira al principio della ricerca del più ampio consenso.
4. In caso di mancata elezione, entro il 14 giugno 2010, di una o più commissioni territoriale, il Segretario regionale, sentito l’esecutivo regionale, provvede alla nomina entro il 20 giugno 2010.
2. Le Direzioni Territoriali, nella stessa seduta, con la maggioranza dei tre quarti dei votanti, eleggono, nel rispetto del pluralismo, una commissione, formata al massimo da 11 componenti, successivamente integrata da un rappresentante per ciascuna delle candidature a segretario del coordinamento territoriale. Alla commissione partecipa, in qualità di invitato permanente, il presidente della commissione di garanzia o un suo delegato. La commissione, nella prima seduta, elegge al suo interno il coordinatore. La commissione ha il compito di presiedere e sovrintendere all’organizzazione e al regolare svolgimento dei congressi.
3. La commissione, nello svolgimento dei suoi lavori e nelle decisioni che assume, si ispira al principio della ricerca del più ampio consenso.
4. In caso di mancata elezione, entro il 14 giugno 2010, di una o più commissioni territoriale, il Segretario regionale, sentito l’esecutivo regionale, provvede alla nomina entro il 20 giugno 2010.
Articolo 2 - (Svolgimento dei congressi)
1. I congressi di circolo devono tenersi entro e non oltre il 31 ottobre 2010.
2. I congressi di circolo provvedono all’elezione del segretario e del direttivo di circolo, concorrono all’elezione del segretario e dell’assemblea dell’unione comunale e del segretario e dell’assemblea del coordinamento territoriale nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento
3. Partecipano con diritto di parola e di voto ai Congressi di Circolo (territoriale e di ambiente) e possono essere eletti negli organismi dirigenti o di garanzia, nonché essere delegati ad una assemblea di livello superiore, tutti gli iscritti al partito regolarmente registrati alla data del 22 maggio 2010. Gli iscritti regolarmente registrati nell’anno 2009 partecipano qualora abbiano rinnovato l’iscrizione per il 2010 al momento di svolgimento del congresso del circolo di appartenenza. Coloro che si sono iscritti successivamente al 22 maggio 2010 e regolarmente registrati, possono essere candidati agli organismi dirigenti o di garanzia. Per ciascun iscritto, per ogni livello di direzione del partito, è possibile candidarsi in un solo circolo.
4. Le candidature per i livelli comunali e territoriali possono essere presentate indipendentemente dal circolo d’iscrizione. Per le candidature per le cariche elettive di circolo è richiesta l’iscrizione allo stesso circolo.
5. Gli iscritti ai circoli d'ambiente parteciperanno all'elezione dei segretari e delle assemblee comunali solo nel caso in cui si tratti di circoli di livello comunale. Qualora i circoli di ambiente siano di solo livello territoriale, parteciperanno all'elezione del segretario e della assemblea territoriale.
6. Gli iscritti ai circoli on line, regolarmente registrati, hanno diritto di partecipare con diritto di parola e di elettorato attivo e passivo alle riunioni dei circoli territoriali o di ambiente da essi indicati all’atto dell’iscrizione come sede di esercizio dei propri diritti, ai sensi dell’art. 14, comma 2, dello Statuto nazionale.
7. In apertura dei congressi di circolo, su proposta del segretario uscente, viene eletta una presidenza, che ha il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori e che garantisca la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna candidatura a segretario di circolo, dell’unione comunale e del coordinamento territoriale. Fa parte della presidenza un membro della commissione territoriale o un suo delegato esterno alla stessa che è tenuto ad assistere ai lavori, con funzioni di garanzia circa il loro regolare svolgimento.
8. Ad avvenuto insediamento della presidenza, il congresso di circolo, stabilisce con voto a maggioranza semplice il numero dei componenti elettivi del proprio direttivo, in modo che non risulti inferiore alla somma dei membri per funzione di cui all’art.5 comma 11 dello statuto regionale.
9. In apertura dei congressi di circolo vengono presentate le linee politiche e programmatiche dei candidati ai diversi livelli di direzione del partito, assicurando a ciascuna di esse pari opportunità di esposizione, entro un tempo massimo di 10 minuti.
10. Le modalità e i tempi di svolgimento dei congressi di circolo devono garantire la più ampia possibilità di intervento agli iscritti.
11. I congressi di circolo sono aperti alla partecipazione di elettori e simpatizzanti del Partito Democratico. La presidenza del congresso, sulla base dei tempi e delle modalità concrete di svolgimento della riunione, valuta la possibilità di dare la parola anche agli elettori e ai simpatizzanti.
12. La convocazione del congresso di circolo deve essere spedita agli iscritti almeno 7 giorni prima dello svolgimento e, oltre alla data, deve indicare il programma dei lavori e l’orario di avvio e di fine delle votazioni, che dovranno durare non meno di una e non più di sei ore da collocare in orario di norma non lavorativo e dunque di preferenza dopo le ore 18.00 o nel fine settimana. La votazione avviene assicurando la segretezza e la regolarità del voto. Lo scrutinio è pubblico e viene svolto dalla presidenza immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto.
13. È compito della commissione territoriale predisporre il modello delle schede da utilizzare nelle votazioni previste nei congressi di circolo, prevedendo schede e urne distinte per l’elezione dei diversi livelli di partito.
14. Nei congressi di circolo, alla fine del dibattito, vengono posti in votazione il documento proposto dalla segreteria regionale e eventuali ordini del giorno.
15. Ai sensi dell’articolo 29 c. 5 dello statuto regionale, ogni circolo può accogliere fino a un massimo del 10% dei propri iscritti di trasferimenti di iscritti non residenti nel territorio di competenza del circolo stesso. Sono esclusi da questo computo gli eletti e i nominati a cariche istituzionali. Per gli altri casi, salvo quanto previsto da eventuali regolamenti di organizzazioni comunali o territoriali, le richieste di trasferimento dovranno essere autorizzati dalla commissione territoriale.
2. I congressi di circolo provvedono all’elezione del segretario e del direttivo di circolo, concorrono all’elezione del segretario e dell’assemblea dell’unione comunale e del segretario e dell’assemblea del coordinamento territoriale nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento
3. Partecipano con diritto di parola e di voto ai Congressi di Circolo (territoriale e di ambiente) e possono essere eletti negli organismi dirigenti o di garanzia, nonché essere delegati ad una assemblea di livello superiore, tutti gli iscritti al partito regolarmente registrati alla data del 22 maggio 2010. Gli iscritti regolarmente registrati nell’anno 2009 partecipano qualora abbiano rinnovato l’iscrizione per il 2010 al momento di svolgimento del congresso del circolo di appartenenza. Coloro che si sono iscritti successivamente al 22 maggio 2010 e regolarmente registrati, possono essere candidati agli organismi dirigenti o di garanzia. Per ciascun iscritto, per ogni livello di direzione del partito, è possibile candidarsi in un solo circolo.
4. Le candidature per i livelli comunali e territoriali possono essere presentate indipendentemente dal circolo d’iscrizione. Per le candidature per le cariche elettive di circolo è richiesta l’iscrizione allo stesso circolo.
5. Gli iscritti ai circoli d'ambiente parteciperanno all'elezione dei segretari e delle assemblee comunali solo nel caso in cui si tratti di circoli di livello comunale. Qualora i circoli di ambiente siano di solo livello territoriale, parteciperanno all'elezione del segretario e della assemblea territoriale.
6. Gli iscritti ai circoli on line, regolarmente registrati, hanno diritto di partecipare con diritto di parola e di elettorato attivo e passivo alle riunioni dei circoli territoriali o di ambiente da essi indicati all’atto dell’iscrizione come sede di esercizio dei propri diritti, ai sensi dell’art. 14, comma 2, dello Statuto nazionale.
7. In apertura dei congressi di circolo, su proposta del segretario uscente, viene eletta una presidenza, che ha il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori e che garantisca la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna candidatura a segretario di circolo, dell’unione comunale e del coordinamento territoriale. Fa parte della presidenza un membro della commissione territoriale o un suo delegato esterno alla stessa che è tenuto ad assistere ai lavori, con funzioni di garanzia circa il loro regolare svolgimento.
8. Ad avvenuto insediamento della presidenza, il congresso di circolo, stabilisce con voto a maggioranza semplice il numero dei componenti elettivi del proprio direttivo, in modo che non risulti inferiore alla somma dei membri per funzione di cui all’art.5 comma 11 dello statuto regionale.
9. In apertura dei congressi di circolo vengono presentate le linee politiche e programmatiche dei candidati ai diversi livelli di direzione del partito, assicurando a ciascuna di esse pari opportunità di esposizione, entro un tempo massimo di 10 minuti.
10. Le modalità e i tempi di svolgimento dei congressi di circolo devono garantire la più ampia possibilità di intervento agli iscritti.
11. I congressi di circolo sono aperti alla partecipazione di elettori e simpatizzanti del Partito Democratico. La presidenza del congresso, sulla base dei tempi e delle modalità concrete di svolgimento della riunione, valuta la possibilità di dare la parola anche agli elettori e ai simpatizzanti.
12. La convocazione del congresso di circolo deve essere spedita agli iscritti almeno 7 giorni prima dello svolgimento e, oltre alla data, deve indicare il programma dei lavori e l’orario di avvio e di fine delle votazioni, che dovranno durare non meno di una e non più di sei ore da collocare in orario di norma non lavorativo e dunque di preferenza dopo le ore 18.00 o nel fine settimana. La votazione avviene assicurando la segretezza e la regolarità del voto. Lo scrutinio è pubblico e viene svolto dalla presidenza immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto.
13. È compito della commissione territoriale predisporre il modello delle schede da utilizzare nelle votazioni previste nei congressi di circolo, prevedendo schede e urne distinte per l’elezione dei diversi livelli di partito.
14. Nei congressi di circolo, alla fine del dibattito, vengono posti in votazione il documento proposto dalla segreteria regionale e eventuali ordini del giorno.
15. Ai sensi dell’articolo 29 c. 5 dello statuto regionale, ogni circolo può accogliere fino a un massimo del 10% dei propri iscritti di trasferimenti di iscritti non residenti nel territorio di competenza del circolo stesso. Sono esclusi da questo computo gli eletti e i nominati a cariche istituzionali. Per gli altri casi, salvo quanto previsto da eventuali regolamenti di organizzazioni comunali o territoriali, le richieste di trasferimento dovranno essere autorizzati dalla commissione territoriale.
Art. 3 - (Segretario e direttivo di circolo)
1. Le candidature a segretario di circolo e le liste di candidati al direttivo di circolo si presentano il giorno dell’apertura del congresso entro 20 minuti dall’avvenuto insediamento della presidenza e devono essere sottoscritte da un numero di firme compreso tra il 5% e il 10% degli iscritti al 31/12/2009 al circolo stesso. Alla candidatura a segretario è allegata una proposta relativa all’attività politica e organizzativa del circolo.
2. Il Segretario di circolo è eletto attraverso il voto diretto e personale degli iscritti in collegamento a una o più liste di candidati al direttivo di circolo.
3. Le liste devono essere collegate a un candidato segretario, che autorizza il collegamento, e non possono contenere un numero di candidati al direttivo superiore al numero previsto dei membri dell’organismo.
4. Il voto per il segretario di circolo si esprime votando soltanto una delle liste collegate alla sua candidatura
5. Le liste devono essere formate, pena l’inammissibilità, nel rispetto dell’alternanza di genere.
6. I candidati al direttivo vengono eletti secondo l’ordine di posizione nella lista.
7. I membri del direttivo sono ripartiti tra le liste con il metodo proporzionale d’Hondt. Nella ripartizione, il candidato a segretario non eletto viene attribuito alla lista presentata a suo sostegno che ha raccolto il maggior numero di voti.
8. È eletto segretario di circolo il candidato collegato alla maggioranza assoluta dei membri eletti nel direttivo.
9. Qualora nessun candidato segretario abbia conseguito tale maggioranza assoluta, tutto il direttivo elegge il segretario di circolo con un ballottaggio a scrutinio segreto, a cui accedono i due candidati collegati al maggior numero di membri eletti nell’organismo.
2. Il Segretario di circolo è eletto attraverso il voto diretto e personale degli iscritti in collegamento a una o più liste di candidati al direttivo di circolo.
3. Le liste devono essere collegate a un candidato segretario, che autorizza il collegamento, e non possono contenere un numero di candidati al direttivo superiore al numero previsto dei membri dell’organismo.
4. Il voto per il segretario di circolo si esprime votando soltanto una delle liste collegate alla sua candidatura
5. Le liste devono essere formate, pena l’inammissibilità, nel rispetto dell’alternanza di genere.
6. I candidati al direttivo vengono eletti secondo l’ordine di posizione nella lista.
7. I membri del direttivo sono ripartiti tra le liste con il metodo proporzionale d’Hondt. Nella ripartizione, il candidato a segretario non eletto viene attribuito alla lista presentata a suo sostegno che ha raccolto il maggior numero di voti.
8. È eletto segretario di circolo il candidato collegato alla maggioranza assoluta dei membri eletti nel direttivo.
9. Qualora nessun candidato segretario abbia conseguito tale maggioranza assoluta, tutto il direttivo elegge il segretario di circolo con un ballottaggio a scrutinio segreto, a cui accedono i due candidati collegati al maggior numero di membri eletti nell’organismo.
Art 4 - (segretario e assemblea dell’Unione comunale)
1. Le candidature a segretario dell’unione comunale si presentano alla commissione provinciale tra il 7° e il 5° giorno precedente l’inizio dei rispettivi congressi di circolo e devono essere sottoscritte da un numero di firme compreso tra il 5% e il 10% degli iscritti al 31/12/2009 alla stessa unione comunale distribuiti in almeno un terzo dei circoli presenti sul territorio. Alla candidatura è allegata una piattaforma politico programmatica per l’iniziativa dell’unione comunale.
2. La commissione territoriale, acquisite le candidature, ne da tempestiva comunicazione ai circoli dell’unione comunale interessata e ai mezzi di informazione.
3. Il numero dei delegati da assegnare per la composizione dell’Assemblea comunale è stabilito, preventivamente allo svolgimento dei congressi di circolo, dalla commissione territoriale di intesa con l’unione comunale interessata, nello spirito dell’art.6 comma 5 dello statuto regionale e sulla base dei seguenti criteri: fino a 100 iscritti massimo 20% degli iscritti, da 101 a 500 iscritti da un minimo di 20 componenti e un massimo del 10% degli iscritti, oltre 500 iscritti da un minimo di 50 membri a un massimo del 7% degli iscritti.
4. Le liste devono essere collegate a un candidato segretario, che autorizza il collegamento, e, in base al numero della composizione dell’assemblea comunale, le liste saranno composte dal numero massimo dei delegati che verranno attribuiti ad ogni singolo circolo secondo i seguenti criteri: per il 50% in base al numero degli iscritti e per il restante 50% in base ai voti riportati dal PD nelle ultime elezioni politiche.
5. Le liste per l’elezione dell’assemblea comunale, collegate al candidato segretario, si presentano il giorno dell’apertura del congresso del singolo circolo entro 20 minuti dall’avvenuto insediamento della presidenza del congresso.
6. Il segretario dell’unione comunale è eletto attraverso il voto diretto e personale degli iscritti in collegamento a una o più liste di candidati all’assemblea comunale.
7. Il voto per il segretario dell’unione comunale si esprime votando soltanto una delle liste collegate alla sua candidatura.
8. Le liste devono essere formate, pena l’inammissibilità, nel rispetto dell’alternanza di genere.
9. I candidati all’assemblea vengono eletti secondo l’ordine di posizione nella lista.
10. I componenti dell’assemblea sono ripartiti tra le liste con il metodo proporzionale d’Hondt, fino a raggiungere il numero degli eligendi previsto per quel circolo.
11. Terminati i congressi di circolo, il riequilibrio proporzionale, al quale accedono le liste che hanno raggiunto almeno il cinque per cento dei voti validi su base comunale, deve garantire la piena proporzionalità dei delegati eletti da ciascuna di queste liste con il rispettivo numero di voti validi riportati. Il candidato a segretario non eletto viene attribuito come delegato alla lista presentata a suo sostegno che ha raccolto il maggior numero di voti. Il riequilibrio avviene assumendo come riferimento la lista che ha ottenuto lo scarto positivo più alto tra la percentuale di delegati eletti nei circoli e la percentuale di voti validi riportati. A tale lista non viene attribuito nessun ulteriore delegato, mentre il numero di delegati delle altre liste viene proporzionato a quello della prima, individuando i delegati da recuperare per ciascuna lista con il metodo dei resti più alti percentuali nei singoli circoli. Il numero complessivo di delegati all’assemblea comunale può essere perciò determinato solo al termine del riequilibrio, in modo da assicurare a ogni lista che abbia raggiunto almeno il cinque per cento dei voti validi un numero di delegati direttamente proporzionale ai voti ottenuti.
12. Il riequilibrio deve tener conto dei membri per funzione, che sono: il segretario, i segretari di circolo, il segretario dell’organizzazione giovanile, la portavoce delle donne, il sindaco e il capogruppo in consiglio comunale, il presidente di provincia e il capogruppo provinciale del PD, i consiglieri regionali e i parlamentari aderenti al gruppo del PD, il segretario territoriale quando iscritti all’unione comunale, i membri delle assemblea regionale e nazionale.
13. È eletto segretario dell’unione comunale il candidato collegato alla maggioranza assoluta di delegati eletti nell’assemblea comunale.
14. Qualora nessun candidato segretario abbia conseguito tale maggioranza assoluta, tutta l’assemblea comunale elegge il segretario comunale con un ballottaggio a scrutinio segreto, a cui accedono i due candidati collegati al maggior numero di delegati eletti.
15. Nelle realtà in cui il circolo corrisponde con l’unione comunale, si applicano le norme previste per quest’ultima.
Art 5 - (segretario e assemblea coordinamento territoriale)
1. Le candidature a segretario del coordinamento territoriale si presentano alla commissione territoriale tra il 10° e il 7° giorno precedente l’inizio dei rispettivi congressi di circolo e devono essere sottoscritte da un numero di firme compreso tra il 1% e il 3% degli iscritti al 31/12/2009 distribuiti in almeno un terzo dei circoli appartenenti al coordinamento territoriale. Alla candidatura è allegata una piattaforma politico programmatica per l’iniziativa del coordinamento territoriale.
2. La commissione territoriale, acquisite le candidature, ne da tempestiva comunicazione ai circoli di tutto il coordinamento territoriale e ai mezzi di informazione.
3. Il segretario territoriale è eletto in collegamento a una o più liste di candidati all’assemblea provinciale
4. Le liste devono essere collegate a un candidato segretario, che autorizza il collegamento, e non possono contenere un numero di candidati all’assemblea territoriale superiore a quello spettante a quel circolo.
5. Le liste per l’elezione dell’assemblea territoriale, collegate al candidato segretario, si presentano il giorno dell’apertura del congresso del singolo circolo entro 20 minuti dall’avvenuto insediamento della presidenza del congresso.
6. Le liste per l’elezione dell’assemblea territoriale, collegate al candidato segretario, parteciperanno alla assegnazione dei membri dell’assemblea qualora presentate in almeno il 50% dei circoli distribuiti in almeno il 50% delle unioni comunali.
7. Il numero complessivo di delegati da assegnare all’assemblea territoriale è stabilito dalla direzione territoriale uscente, tra un minimo di 80 e un massimo di 350 membri, tenendo conto dell’art.12 comma 1 e 2 dello statuto regionale e viene ripartito tra i circoli secondo i seguenti criteri: per il 50% in base al numero degli iscritti al 31/12/2009 e per il restante 50% in base ai voti riportati dal PD nelle ultime elezioni politiche nell’ambito territoriale di competenza del singolo circolo.
8. Le liste devono essere formate, pena l’inammissibilità, nel rispetto dell’alternanza di genere.
9. I candidati all’assemblea territoriale vengono eletti secondo l’ordine di posizione nella lista.
10. Il voto per il segretario territoriale si esprime votando soltanto una delle liste collegate alla sua candidatura.
11. I delegati all’assemblea territoriale da eleggere in ogni circolo sono ripartiti tra le liste con il metodo proporzionale d’Hondt, fino a raggiungere il numero degli eligendi previsto in quel circolo.
12. Terminati i congressi di circolo, il riequilibrio proporzionale, al quale accedono le liste che hanno raggiunto almeno il cinque per cento dei voti validi su base territoriale, deve garantire la piena proporzionalità dei delegati eletti da ciascuna di queste liste con il rispettivo numero di voti validi riportati. Il candidato a segretario non eletto viene attribuito come delegato alla lista presentata a suo sostegno che ha raccolto il maggior numero di voti. Il riequilibrio avviene assumendo come riferimento la lista che ha ottenuto lo scarto positivo più alto tra la percentuale di delegati eletti nei circoli e la percentuale di voti validi riportati. A tale lista non viene attribuito nessun ulteriore delegato, mentre il numero di delegati delle altre liste viene proporzionato a quello della prima, individuando i delegati da recuperare per ciascuna lista con il metodo dei resti più alti percentuali nei singoli circoli. Il numero complessivo di delegati all’assemblea territoriale può essere perciò determinato solo al termine del riequilibrio, in modo da assicurare a ogni lista che abbia raggiunto almeno il cinque per cento dei voti validi un numero di delegati direttamente proporzionale ai voti ottenuti.
13. Il riequilibrio deve tener conto dei membri per funzione di cui all’art 12 comma 2 dello statuto regionale.
14. È eletto segretario territoriale il candidato collegato alla maggioranza assoluta di delegati eletti nell’assemblea territoriale.
15. Qualora nessun candidato segretario abbia conseguito tale maggioranza assoluta, tutta l’assemblea territoriale elegge il segretario territoriale con un ballottaggio a scrutinio segreto, a cui accedono i due candidati collegati al maggior numero di delegati eletti.
Articolo 6 - (Compiti della Commissione territoriale)
1. La commissione territoriale di cui all’art. 2 del presente regolamento, procede, almeno 10 giorni prima dell’inizio dei congressi di circolo, alla definizione dei delegati spettanti a ciascun circolo per l’assemblea comunale e territoriale.
2. La commissione territoriale predispone il modello di verbale sulla base del quale registrare i risultati delle votazioni nei congressi di Circolo.
3. La commissione territoriale, per motivate e comprovate situazioni di difficoltà nella gestione e direzione del partito a livello di circolo o di unione comunale, può approvare lo svolgimento anticipato, rispetto al livello territoriale, dei congressi di circolo, limitatamente alla definizione degli organismi dirigenti di circolo o comunale.
Articolo 7 - (Proclamazione dei risultati e nomina del Segretario comunale e territoriale)
1. La commissione territoriale, acquisiti tutti i verbali dei congressi di circolo, comunica i risultati del voto e convoca la prima riunione dell’assemblee comunali e territoriale entro 14 giorni.
2. L’assemblea comunale, nella prima riunione, sotto la presidenza provvisoria di un membro della commissione territoriale o suo delegato, proclama il segretario eletto o, qualora nessun candidato abbia riportato la maggioranza assoluta, effettua il ballottaggio.
3. L’assemblea territoriale, sotto la presidenza provvisoria della commissione territoriale, elegge il proprio presidente con le modalità previste dall’art 12 dello statuto regionale.
4. Il presidente dell’assemblea territoriale proclama eletto alla carica di Segretario il candidato che, sulla base delle comunicazioni della commissione territoriale, abbia riportato la maggioranza assoluta dei membri dell’assemblea eletti nelle liste a lui collegate.
5. Qualora nessun candidato abbia riportato tale maggioranza assoluta, il presidente dell’assemblea territoriale indice, in quella stessa seduta, il ballottaggio di cui al presente regolamento.
Articolo 8 – (Controversie)
1. In prima istanza i ricorsi relativi all’applicazione del seguente regolamento e allo svolgimento dei congressi, vengono presentati ed esaminati dalla commissione territoriale competente.
2. In seconda istanza è competente la Commissione Regionale di Garanzia.
(fonte: www.pdtoscana.it)

















