GRUPPO CONSILIARE
CENTROSINISTRA PER MONTALE
EMENDAMENTI ALLA BOZZA DI STATUTO
Emendamenti all’art. 3
-Si propone la seguente rubrica:“Comunità, autonomia, potestà normativa”
-Si propone l’abrogazione del comma 1.
-Si propone la sostituzione del comma 1 con l’attuale comma 3. In definitiva il comma 1 così dovrebbe recitare:”Il Comune riconosce la persona umana quale fondamento della Comunità”.
-Si propone l’abrogazione del comma 2.
-Si propone la sostituzione del comma 2 con le seguenti locuzioni: “L'autogoverno della Comunità si realizza con i poteri e gli istituti del presente statuto, che è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune nell'ambito della Costituzione della Repubblica Italiana, nonché dei principi fissati dalla legge”.
-Si propone l’abrogazione del comma 3.
-Si propone la sostituzione del comma 3 con il seguente comma: “L'autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché quella impositiva e finanziaria garantisce a tutti i cittadini appartenenti alla Comunità l'effettiva partecipazione libera e democratica all'attività politica- amministrativa del Comune”.
Emendamenti all’art. 4
-Si propone l’abrogazione dell’art. 4.
-In subordine si propone quale emendamento all’art. 4 i seguenti emendamenti a sua volta proposti per l’articolo 3:
-Si propone la seguente rubrica:“Comunità, autonomia, potestà normativa”
-Si propone l’abrogazione del comma 1.
-Si propone la sostituzione del comma 1 con l’attuale comma 3. In definitiva il comma 1 così dovrebbe recitare:”Il Comune riconosce la persona umana quale fondamento della Comunità”.
-Si propone l’abrogazione del comma 2.
-Si propone la sostituzione del comma 2 con le seguenti locuzioni: “L'autogoverno della Comunità si realizza con i poteri e gli istituti del presente statuto, che è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune nell'ambito della Costituzione della Repubblica Italiana, nonché dei principi fissati dalla legge”.
-Si propone l’abrogazione del comma 3.
-Si propone la sostituzione del comma 3 con il seguente comma: “L'autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché quella impositiva e finanziaria garantisce a tutti i cittadini appartenenti alla Comunità l'effettiva partecipazione libera e democratica all'attività politica- amministrativa del Comune”.
Emendamenti all’art. 6
-Al comma 1 si propone l’abrogazione delle seguenti parole: “Svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”.
-Si propone l’abrogazione del comma 2.
-Si propone la sostituzione del comma 2 con il seguente comma: “Nell'esercizio delle sue funzioni, esso promuove tutte le azioni per assicurare pari dignità, pari diritti, pari opportunità ai cittadini. Il Comune promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali ed economiche alla vita pubblica”.
-Si propone la sostituzione della locuzione “il Comune con la locuzione “ gli organi del Comune”.
Emendamenti art. 9
-Si rileva l’assenza del comma 2 e si chiede di colmare la relativa lacuna mediante il consueto avanzamento numerico.
-Si propone l’abrogazione dell’attuale comma 3.
-All’attuale comma 4 (nel nostro ordine numerico comma 2) si propone la sostituzione delle parole “come espressioni di partecipazione e solidarietà” con le parole “come espressione libera e autonoma della comunità locale”;
-Si propone l’abrogazione del comma 5.
-Si propone l’abrogazione del comma 6.
-Si propone la sostituzione di tali commi 5 e 6 con un unico comma (nel nostro ordine numerico comma 3) dal seguente tenore:“Il Comune si impegna nella tutela e valorizzazione della famiglia fondata sul matrimonio, riconoscendo le altre forme di convivenza”.
Emendamenti all’art. 11
-Al comma 1 si propone la sostituzione delle locuzioni “Il Comune persegue il progresso economico, la crescita ciile e culturale, l’equilibrato sviluppo sociale ed ambientale” con le seguenti “Il Comune favorisce la crescita civile e culturale della comunità e persegue un equilibrato sviluppo economico, sociale ed ambientale secondo il principio di sostenibilità”.
-Si propone l’abrogazione del comma 2.
-Si propone la sostituzione del comma 2 con l’attuale comma 6. In definitiva, il comma 2 dovrebbe così statuire: “Favorisce la diffusione dei servizi ai cittadini in modo omogeneo ed equilibrato, per un miglioramento armonico della qualità della vita di tutta la popolazione”.
-Si propone l’abrogazione dell’attuale comma 3.
-Si propone la sostituzione dell’attuale comma 3 con il seguente comma:”Riconosce nel lavoro un diritto di tutti i cittadini e ne valorizza la funzione sociale. Concorre a garantire, per quanto di sua competenza, il diritto dei cittadini alla salute, alla salubrità e alla sicurezza dei luoghi di vita e di lavoro”.
-Si propone l’abrogazione del comma 4.
-Si propone la sostituzione del comma 4 con il seguente comma: “Favorisce l’iniziativa economica pubblica e privata e stimola lo sviluppo di forme di associazionismo e cooperazione”.
-Al comma 5 si propone l’inserimento delle ulteriori parole, qui di seguito indicate: “Promuove uno sviluppo sempre compatibile con il proprio territorio e con i particolari valori culturali e naturali ad esso legati”.
-Si propone l’abrogazione del comma 6.
-Si propone l’abrogazione del comma 7
Emendamenti all’art. 13
-Si propone l'abrogazione del comma 5.
Emendamenti art. 17
-Si propone l'abrogazione dell'art.17
-In subordine si propone al comma 1 delle seguenti parole “viene eletto nella prima seduta, a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio” con la dizione “viene eletto nella prima seduta, a maggioranza dei 6/7 del Consiglio”.
-Si propone l'aggiunta al comma 1 di un ulteriore periodo che così statuisca: “In caso di mancata elezione del Presidente nella seconda votazione si procede con il medesimo quorum elettivo della maggioranza assoluta nelle votazioni successive”.
-Si propone l'abrogazione del comma 3.
-Si propone al comma 1 la sostituzione delle parole “due quinti (2/5)” con le parole “un terzo (1/3)”.
-Si propone la modificazione del comma 6 nel seguente modo: “Il Presidente resta in carica fino allo scioglimento del consiglio dal quale è stato eletto, salvo revoca del mandato”.
-Si propone la modificazione del comma 9 con la seguente nuova formulazione: “Il Sindaco sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo”.
-Si propone l'aggiunta di un ulteriore comma 10 che così statuisce: “Il Presidente del consiglio comunale per l’'esercizio delle sue funzioni matura un’indennità di carica equipollente a quella di Presidente di una delle Commissioni Consiliari Permanenti”
Emendamenti all'art.28
-Si propone la cancellazione del periodo del comma 2 che così recita “Possono essere nominati assessori esterni fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
-Si propone l'abrogazione del comma 3.
-In subordine si propone la modifica nel comma 3 del termine (1/3) con la nuova dizione (¼).
Emendamenti all’art. 38
-Si propone d’inserire un ulteriore comma, da indicarsi come comma 1, con conseguente slittamento dell’attuale comma 1 in comma 2:
La partecipazione è un diritto della Comunità, nella quale sono compresi:
a) i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;
b) i cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che hanno compiuto sedici
anni di età;
c) gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune iscritti nell’anagrafe da almeno
tre anni;
d) le persone non residenti, che esercitano nel Comune stabilmente la propria
attività di lavoro, professionale ed imprenditoriale.
- Si propone la derubricazione dell’articolo con l’aggiunta delle seguenti parole:“ ed altri organismi di partecipazione”
- Al comma 1 si propone d’inserire dopo il termine “consulte”il termine ..”altri organismi di partecipazione”.
- Al comma 1, si propone d’inserire le seguenti ulteriori parole “.. ed il collegamento dei propri organi con le consulte e gli organismi di partecipazione istituiti”.
Si propone d’inserire un nuovo articolo, rubricato “Bilancio Partecipato” e da indicarsi come art. 41
Art. 41 Bilancio Partecipato
Allo scopo di garantire il massimo equilibrio tra gli attori politici, economici, sociali e i rappresentanti della società civile, la Giunta Comunale assicura la massima trasparenza della redazione dello schema di bilancio preventivo annuale e pluriennale, favorendo forme di partecipazione e di confronto con la massima rappresentanza della Comunità.
A tal fine, il Consiglio Comunale disciplina, con apposito regolamento, le modalità e gli istituti di partecipazione necessari ai fini dell’inclusione della Comunità civile nell’individuazione delle priorità da inserire nella redazione dei bilanci di previsione.
Emendamenti all’art. 41
-Si propone la modifica del comma 1, lett. b) abbassando al 7%- anziché al 10%- il quorum di elettori necessari per la promozione del referendum;
- A seguire il comma 3, si propone l’inserimento di ulteriore comma (da indicare come comma 4 nella nostra indicazione numerica) secondo cui :
“Il quesito sottoposto a referendum abrogativo e consultivo non può, inoltre, essere considerato ammissibile:
1. quando la richiesta concerne una eterogenea pluralità di disposizione carenti di una matrice razionalmente ed oggettivamente unitaria;
2. quando la richiesta concerne deliberazioni o parti di esse a contenuto legislativamente vincolate;
3. quando la richiesta concerne deliberazioni o parti di esse già sottoposte a referendum nell’arco della medesima tornata amministrativa ovvero da considerare abrogate per effetto di deliberazioni successivamente intervenute che abbiano modificato in modo sostanziale la disciplina oggetto del quesito;
4. quando l’eventuale abrogazione o consultazione derivante dal referendum non potrebbe più avere effetti di sorta a causa dell’avvenuto e completo conseguimento di efficacia di atti ulteriori di natura esecutiva rispetto a quello di cui si chiede l’abrogazione o la consultazione.
Al fine di favorire la partecipazione della Comunità alla vita dell’ente locale, anche in considerazione dell’istituzione tra le forme di partecipazione del bilancio partecipato si propone d’inserire un nuovo articolo, che indichiamo seguendo la sequenza numerica da noi proposta come art. 43, rubricato “Referendum propositivo”
Art. 43 Referendum propositivo
1. I soggetti titolari del potere di promuovere il referendum abrogativo e consultivo di cui all’articolo 41 sono presentare al Sindaco, con le modalità previste dallo stesso articolo 41, una proposta di delibera di atto giuridico di competenza del Consiglio Comunale o della Giunta Municipale da sottoporre a referendum propositivo popolare.
2. Qualora il Consiglio Comunale non abbia deliberato in ordine alla proposta di delibera di atto giuridico di competenza del Consiglio Comunale o della Giunta Municipale da sottoporre al referendum propositivo entro sei mesi dalla dichiarazione di ammissibilità della relativa richiesta, il Sindaco, con proprio provvedimento, indice il referendum propositivo popolare sulla proposta stessa.
3. L’esito del referendum è favorevole se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum propositivo, se l’esito è favorevole, il Consiglio è tenuto ad esaminare la proposta di delibera di atto giuridico di competenza del Consiglio Comunale o della Giunta Municipale sottoposta al referendum stesso.
5. La proposta di delibera di atto giuridico di competenza del Consiglio Comunale o della Giunta Municipale oggetto di referendum propositivo non decade alla fine del mandato amministrativo e, in tale caso, i termini di cui ai commi 2 e 4 decorrono nuovamente dalla data d’insediamento del nuovo Consiglio.
Emendamenti all’art. 64
Si propone l’intera abrogazione dei commi 1, 2,3,4 di tale articolo e la sostituzione con i seguenti commi:
1. I regolamenti dell'Ente in contrasto con le disposizioni del presente Statuto, dovranno essere adeguati entro sei mesi dall'operatività dello stesso.
2. Fino all'adeguamento di cui al comma precedente, restano in vigore le sole norme compatibili con il presente Statuto.
3. Le violazioni alle disposizioni dei regolamenti, ove non diversamente stabilito da specifiche leggi di settore, sono punite con sanzioni pecuniarie stabilite dagli stessi regolamenti in osservanza dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale in materia di sanzioni amministrative. Gli stessi regolamenti disciplinano la procedura di contestazione e di esazione, nonché ogni altro aspetto procedurale.
Emendamenti all’art. 65
-Si propone la sostituzione della locuzione “Lo statuto è deliberato con il voto favorevole di due terzi del Consiglio Comunale” con la seguente: “Lo statuto è deliberato a maggioranza qualificata con il voto favorevole di almeno ¾ dei componenti il Consiglio Comunale, arrotondati per eccesso”.
-Si propone l’abrogazione della seguente locuzione: “Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta del Consiglio Comunale”, con le parole Nel caso di mancata approvazione con la predetta maggioranza, il Consiglio comunale, con la stessa maggioranza qualificata, istituisce referendum consultivo sulla delibera di Statuto presentata in Consiglio Comunale”.
-Si propone l’abrogazione del comma 2.
-Si propone l’abrogazione del comma 3.
-Si prevede l’inserimento di un nuovo comma, che sarà indicato numericamente, seguendo la nostra indicazione numerica come comma 2 “Si applicano le previsioni di cui all’art. 42”
Emendamenti all’art. 66
-Si propone l’abrogazione dell’intero articolo 66
Si propone l’inserimento di un nuovo articolo, che nella nostra indicazione numerica è indicato come art. 66 e rubricato “Revisione dello statuto”
Art. 66 “Revisione dello statuto”
1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale su proposta di uno o più componenti del Consiglio, di almeno il 7% degli elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del 1 gennaio dell’anno nella quale viene presentata la richiesta e dei cittadini residenti nel Comune di Montale che alla stessa data abbiano compiuto il XVI anno di età ivi compresi stranieri regolarmente soggiornanti.
2. Le proposte di revisione possono essere sottoposte a referendum consultivo ed abrogativo, ai sensi dell'art. 41 del presente Statuto.
3.Ove una proposta di revisione statutaria sia respinta dal Consiglio Comunale, essa non può essere riproposta prima di un anno dalla deliberazione di reiezione.
4.L'abrogazione totale dello Statuto può avvenire soltanto mediante l'approvazione di un nuovo Statuto.
5.Il Comune promuove con opportune iniziative la conoscenza e la diffusione dello Statuto, delle sue modificazioni e dei Regolamenti attuativi.
Gruppo Consiliare Centrosinistra per Montale
Il Capogruppo Consiliare
Valentina Meoni
















